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TERMINI E DEFINIZIONI UTILI

Direttiva Europea:

è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti.

Distributore:

la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.

Educazione:

attività rivolte ai consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati e dirette a rendere evidenti le caratteristiche di beni e servizi, ovvero rendere chiaramente percepibili i costi e i benefici, i vantaggi e gli svantaggi conseguenti a una determinata scelta di consumo.

Etichetta: 

insieme di informazioni che devono accompagnare i prodotti che circolano sul mercato, che ne permettono l'identificazione e che forniscono specifiche informazioni sul prodotto previste dalla normativa.

Etichetta

di composizione:

insieme di informazioni che indicano i materiali di cui è composto un determinato prodotti. Un prodotto tessile per poter circolare nel mercato comunitario deve riportare sempre l’etichetta di composizione.

Etichetta

energetica:

 

insieme di informazioni che indicano il livello di efficienza energetica di un determinato prodotto. Un prodotto connesso all'energia, quando previsto da uno specifico Regolamento UE,  per poter circolare nel mercato comunitario deve riportare sempre l’etichetta energetica.

Fabbricante:

 

qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio

Garanzia:

 

la tutela del consumatore che interviene rispetto a un difetto di conformità del prodotto. 

Identificativo

del modello:

 

il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore.

Immissione sul

mercato:

 

la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario.

Importatore:

 

una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità Europea che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo.

Informazioni

supplementari:

 

le informazioni, contenute in un atto delegato, sulle prestazioni funzionali e ambientali di un prodotto.

Le informazioni al consumatore devono essere chiare e comprensibili, tenuto anche conto delle modalità di conclusione di un contratto o delle caratteristiche di un settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Mandatario:

 

la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti.

Marcatura CE:

 

marcatura apposta dal fabbricante che indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa comunitaria.

Messa a

disposizione

sul mercato:

 

la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Messa in

servizio:

 

il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'Unione.

Modello:

 

la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello.

Operatori

economici:

 

il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore.

Rappresentante

autorizzato:

 

una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

Regolamento

europeo:

 

è un atto legislativo vincolante che deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea. 

Scheda

informativa del

prodotto:

 

il documento standardizzato contenente informazioni relative a sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi.

Sicurezza:

 

ogni prodotto commercializzato deve essere sicuro. In condizioni di uso ragionevolmente prevedibili non deve comportare rischi o soltanto rischi ridotti, compatibili con il suo utilizzo e considerati accettabili secondo un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Vigilanza:

 

le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa comunitaria e non pregiudicano la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.

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